COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA
INTERVENTI URGENTI A FAVORE POPOLAZIONE DI VARI COMUNI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, VENETO E LOMBARDIA IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 E IN CONSEGUENZA DEL SISMA 2012.
Inoltre, i soggetti che avessero già presentato richiesta alla Banca per la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale fino al 31 dicembre 2015 (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2014, n.4, e successive modifiche ed integrazioni possono presentare nuova richiesta di sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
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- nel caso di richiesta di sospensione dell’intera rata: il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente) verrà dilazionato su un numero di rate pari al numero di rate sospese, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate.
- nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla prima rata sospesa a meno di piccole differenze legate agli effetti dei conteggi basati sull’anno civile (mesi di 28, 30 e 31 gg.) e salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote captale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2015, n. 276) è stato dichiarato lo stato d’emergenza per centottanta giorni in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 24 e 25 settembre 2015 nei territori della Provincia di Siena (cfr. per l’elenco dei Comuni).
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