Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 – sospensione rimborso pagamenti rateali con carte di credito emesse da UBI Banca
In particolare è sospeso l’addebito in conto corrente del saldo risultante a chiusura di rendiconto del 7 novembre 2016, 5 dicembre 2016 e 5 gennaio 2017 per le carte suindicate che sono state utilizzate con modalità di rimborso rateale.
La sospensione dei pagamenti non prevede aggravio di alcun tipo di commissione o interessi. Per espressa previsione del D.L. n. 189/2016, essendo gli eventi sismici considerati causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1218 c.c.2, il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori e non segnalato nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Al fine di assicurare l’effetto di sospensione:
- viene disposto il riaccredito sul conto corrente di regolamento, per pari importo e valuta, del saldo carta addebitato nei mesi di novembre 2016, dicembre 2016 e gennaio 2017;
- a partire dal mese di febbraio 2017 gli addebiti sospesi verranno automaticamente recuperati tramite pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie, pari alla somma totale delle rate sospese, divisa per il numero delle rate sospese.
E’ possibile rinunciare alla sospensione tramite apposito modulo da richiedere e restituire alla Banca presso la quale è stata sottoscritta la carta.
L’elenco dei Comuni ed eventuali novità in materia di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici saranno riportati sul presente sito internet che invitiamo pertanto a consultare periodicamente per possibili aggiornamenti.
2Art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Indietro
800.500.200
Scrivici
Blocco carte
Fissa appuntamento
