INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELLE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI 24 E 25 NOVEMBRE 2016
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In attuazione di tale Ordinanza, la nostra Banca, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:
- nel caso di richiesta di sospensione dell’intera rata: il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente) verrà dilazionato su un numero di rate pari al numero di rate sospese, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate.
- nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla prima rata sospesa a meno di piccole differenze legate agli effetti dei conteggi basati sull’anno civile (mesi di 28, 30 e 31 gg.) e salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 25 marzo 2017.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo. Con l’occasione precisiamo che qualora il finanziamento in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione non sarà possibile procedere a ulteriori erogazioni.
La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a Soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato all’emergenza. Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati si possono rivolgere alla propria Filiale, che darà indicazioni per compilare la richiesta di ammissione e il contratto di sospensione. Tali moduli dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i cointestatari e garanti (es.: datori di ipoteca, in caso di mutuo ipotecario).
I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnarla con un’autocertificazione del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
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Ricordiamo che presso la propria Filiale gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti.
Estratto dell’art. 2 del Documento Tecnico allegato all’Accordo:
- Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
(i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
(ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
- Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
- La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
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