Riforma tassazione dei fondi comuni

Principali novità per l'investitore

Con il DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011, sono state introdotte importanti novità nella tassazione dei proventi rivenienti dai fondi comuni di investimento di diritto italiano, finalizzate ad equiparare il loro trattamento fiscale a quanto già previsto per i fondi esteri.
Di seguito ne riassumiamo i principali aspetti evidenziando che nessun particolare adempimento è richiesto all’investitore per gli strumenti finanziari di specie posseduti al 30/6/2011.

Fondi comuni di investimento e Sicav di diritto italiano ed ex lussemburghesi storici
Per i redditi di capitale conseguiti dall’investitore al di fuori del reddito d’impresa, dal 1° luglio 2011 si passa dall’attuale regime fiscale basato sulla tassazione del risultato di gestione “maturato” effettuata direttamente in capo al fondo ad un regime in cui la tassazione viene invece effettuata direttamente in capo all’investitore, al momento del “realizzo” mediante una ritenuta alla fonte del 12,50%, di norma a cura della SGR, operata a titolo definitivo.

La ritenuta verrà applicata sui redditi di capitale realizzati in caso di:

  • distribuzione di proventi (“cedole”);
  • riscatto totale o parziale delle quote;
  • passaggio (switch) da un fondo ad un altro;
  • cessione delle quote;
  • trasferimento delle quote a soggetti diversi dai sottoscrittori originari (in quanto operazione assimilata alla cessione).

Nei predetti casi il reddito di capitale soggetto a ritenuta è costituito dai proventi distribuiti ovvero dall’incremento di valore delle quote rispetto a quello di sottoscrizione (c.d. “delta Nav” (*)). Nel caso di quote sottoscritte in più tranches, il costo di partenza è costituito dalla media ponderata dei valori delle quote alle rispettive date di sottoscrizione (NAV medio di sottoscrizione). In base alla normativa di passaggio al nuovo regime fiscale, le quote possedute al 30/6/2011 assumeranno come valore di partenza il NAV ufficiale a tale data, calcolato dalla SGR.

Qualora dalle predette operazioni si conseguano perdite (c.d. “delta NAV” negativo) l’investitore privato realizza delle minusvalenze da trattare secondo le regole dei redditi diversi di natura finanziaria, pertanto utilizzabili in compensazione di eventuali plusvalenze realizzate nei 4 anni successivi, secondo le consuete regole previste dai cc.dd. regimi della dichiarazione, del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito” (v. art. 5, 6 e 7 del Dlgs 461/97) in base alle scelte effettuate.

A tale ultimo fine si evidenzia che per l’investimento negli strumenti finanziari in esame (sia italiani che esteri) trova automatica applicazione il c.d. regime del “risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del Dlgs 461/97, a meno che non vi sia un’espressa revoca dell’investitore che, dalla successiva operazione si troverà pertanto ad operare nel cosiddetto “regime dichiarativo” in cui tutti gli oneri/adempimenti fiscali connessi ai redditi diversi di natura finanziaria (v. plusvalenze e minusvalenze) sono a suo totale ed esclusivo carico.

Per le quote/azioni detenute nell’ambito di un’impresa commerciale, ad esclusione delle imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti della polizza di ramo III, è stata abrogata la norma speciale che prevedeva la tassazione nel reddito d’impresa dei proventi solo al momento della percezione. Pertanto, dal 1° luglio 2011, i proventi di specie verranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% e tassati dalle imprese secondo le regole ordinarie stabilite dal Testo Unico delle Imposte sui redditi. Particolari disposizioni di ordine transitorio sono previste per le quote/azioni possedute alla data del 30/6/2011.

Fondi comuni di investimento e Sicav di diritto estero
Per i redditi di capitale conseguiti dall’investitore al di fuori del reddito d’impresa, sempre a partire dal 1° luglio 2011, su fondi e Sicav estere non armonizzati aventi le caratteristiche sotto specificate, viene esteso il regime fiscale dei fondi esteri armonizzati UE. Si passa pertanto da un regime di tassazione ad aliquota ordinaria ad un regime di maggior favore consistente in una ritenuta alla fonte del 12,50% a titolo definitivo.

L’estensione in parola riguarda i fondi e Sicav di diritto estero non armonizzati:

  • istituiti negli Stati dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che ammettono lo scambio d’informazioni;
  • assoggettati a forme di vigilanza nei loro paesi di istituzione.

Con riferimento generale alla tassazione dei redditi rivenienti dai fondi e Sicav estere si evidenzia inoltre che altre disposizioni normative in itinere comportano che l’operazione di passaggio tra comparti di uno stesso fondo (c.d. switch interno) sia equiparata dal punto dei vista fiscale a un rimborso, dando quindi origine ad un reddito da capitale (in caso di “delta Nav” positivo) o ad un reddito diverso (in caso di “delta Nav” negativo).

A tale ultimo proposito rammentiamo che anche ai redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze, minusvalenze) realizzati dal 1° luglio 2011 su fondi e Sicav esteri trova automatica applicazione il regime del “risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del Dlgs 461/97, salvo espressa revoca dell’interessato con effetto dalla successiva operazione.

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Per ogni ulteriore chiarimento il Cliente potrà rivolgersi al Suo Referente presso la Sua Banca.

 (*) Nav: Net Asset Value, valore netto della quota del fondo